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VISTO DI CONFORMITA'


La legge di bilancio 2022 ha inserito (comma 29) il comma 1-ter all’interno dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, che prevede, per tutti i bonus, anche ordinari, oggetto di cessione e/o di sconto in fattura, l'ottenimento del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese, fatti salvi gli interventi in edilizia libera e gli interventi al di sotto di 10.000 euro; Per le spese sostenute per il rifacimento delle facciate e del superbonus 110%, invece, l'ottenimento del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese deve essere sempre richiesto, a prescindere anche dall’entità delle spese sostenute.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021, per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo di apposizione del visto di conformità si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.


I soggetti interessati allo svolgimento della pratica (privati, imprese, condomini, studi professionali) dovranno registrarsi obbligatoriamente al portale www.quipratiche.it indicando i loro dati generici e selezionando il servizio necessario.

Una volta selezionato il servizio il soggetto dovrà :

  1. compilare obbligatoriamente la "check list preliminare" indicando il valore di ogni tipologia agevolativa dei lavori effettuati, previsti o preventivati
  2. prender visione del nostro "preventivo" del servizio in convenzione
  3. accettazione del preventivo previo inoltro di:
    • copia bonifico parlante parcella del professionista convenzionato ed incaricato sul portale con i dati che verranno comunicati nel preventivo
    • copia bonifico normale fattura sul c/c intestato a QUICAF SRLS iban IT60K0617501403000003335580 BANCA CARIGE causale: CONVENZIONE VISTO DI CONFORMITA’ RILASCIATO DA PROFESSIONISTI ABILITATI
  4. elaborazione delle le pratiche entro 10gg lavorativi dal ricevimento, in modo completo, della documentazione richiesta nella 2^ fase

  1. copia di documento d'identità, codice fiscale, contatti telefonici ed e-mail del beneficiario/i della detrazione da inserire sul sito
  2. copia visura catastale aggiornata dell'immobile e pertinenze, oggetto dell’intervento
  3. nel caso il detentore dell’immobile beneficiario dell’agevolazione non sia il proprietario è necessario fornire:
    • copia del contratto di locazione o comodato registrato in Agenzia delle Entrate nel caso di conduttore a titolo del diritto del godimento del bene
    • copia della dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori (ALLEGATO CONSENSO DEL PROPRIETARIO)
  4. nel caso il beneficiario dell’agevolazione sia il futuro acquirente dell’immobile è necessario il preliminare di acquisto dell’immobile registrato in Agenzia delle Entrate
  5. nel caso il beneficiario sia un “familiare convivente” con il proprietario dell’immobile è necessario fornire il CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA dell’anagrafe comunale
  6. copia delle fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
  7. copia dei bonifici di pagamento con i requisiti di legge ovvero cosiddetti “bonifici parlanti” (nel caso di bonifici non parlanti ALLEGATO ATTESTAZIONE DEL FORNITORE)
  8. copia del contratto di Appalto comprensivo del computo metrico se presente e ove necessario, sottoscritto sia da Beneficiario che dall’Impresa esecutrice dell’intervento. In alternativa preventivo del Fornitore con accettazione del Beneficiario
  9. copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380, con ricevuta di deposito della tipologia di intervento effettuato (CILA – SCIA) oppure, se non necessaria, autocertificazione di edilizia libera CILA o SCIA (ALLEGATO EDILIZIA LIBERA)
  10. nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici (condomini), copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio (vedi allegato 8 e 8bis)
  11. per gli interventi di efficientamento energetico copia APE (attestato di prestazione energetica dell’edificio) pre e post intervento
  12. copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico con ricevuta di accettazione sostenute (se non in possesso è possibile ottenere il documento tramite i nostri tecnici aprendo una nuova pratica sul nostro portale)
  13. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara tra l’altro che le spese sostenute per i lavori agevolabili sono a proprio carico e quindi con assenza di eventuali contributi (ALLEGATO ATTO DI NOTORIETA’ CESSIONE)
  14. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività d’impresa o di attività professionale, ad eccezione dei lavori su parti comuni degli edifici in condominio (su fac simile (ALLEGATO ATTO DI NOTORIETA’ GENERICO)
  15. per i soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento (conduttori) documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, fatture emesse, redditi di altra natura
  16. dichiarazione sostituiva di atto notorio con la quale si dichiara che i documenti forniti sul sito per le pratiche oggetto di agevolazioni fiscali edilizie, corrispondono agli originali in suo possesso
  17. asseverazione da parte di tecnico abilitato della congruità delle spese sostenute (se non in possesso è possibile ottenere il documento tramite i nostri tecnici aprendo una nuova pratica sul nostro portale)
  18. eventuale documentazione integrativa a supporto comunicate al bisogno

PRATICHE 110%

CREDITO D'IMPOSTA DA 0 A 49.999 €: 450 € + 0,20% DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA
CREDITO D'IMPOSTA DA 50.000 € A 149.999 €: 450 € + 1,70% DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA
CREDITO D'IMPOSTA DA 150.000 A 249.999 €: 450 € + 1,20% DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA
CREDITO D'IMPOSTA OLTRE 250.000 €: 450 € + 0,70% DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA

ALTRE PRATICHE

CREDITO D'IMPOSTA DA 0 A 29.999 €: 100 € + 0,20% DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA
CREDITO D'IMPOSTA DA 30.000 € A 59.999 €: 150 € + 0,20% DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA
CREDITO D'IMPOSTA OLTRE 60.000 €: 0,40% DELL'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA